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CORTE DI
CASSAZIONE Sez. pen. -Sentenza 19 settembre 2000, n. 9823 -
Pres. Avitabile - Est. Grillo
Con la
sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Lucca -
Sezione distaccata di Viareggio, condannava B.Q.R., quale
Assessore ai lavori pubblici "pro tempore" del comune di
Viareggio, alla pena di lire 1.000.000 di ammenda in ordine
alla contravvenzione di cui agli artt. 36 (in riferimento ai
pp. 15-85-91 del D.M. 16 febbraio 1982) e 389, lett. c),
D.P.R. n. 547/1955, accertata il 28 febbraio 1996, in quanto
un istituto scolastico era privo del certificato prevenzione
incendi.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
1) erronea applicazione della legge penale sostanziale,
giacché il fatto ascrittogli non rientrava nella previsione
del D.P.R. n. 547/1955, bensì in quella specifica della
legge n. 818/1984 (artt. 1 e 5), dichiarata incostituzionale
con sentenza 11-14 giugno 1990, n. 282, per cui il fatto non
è più previsto dalla legge come reato;
2) in subordine, illegittimità costituzionale dell'art. 36,
D.P.R. n. 547/1955 - per contrasto con l'art. 25, comma 2,
Cost. - in quanto, per la determinazione dei soggetti attivi
del reato, effettuerebbe un rinvio a fonte non legislativa.
All'odierna udienza il P.G. ... conclude come riportato in
epigrafe.
Motivi della decisione
Al prevenuto è stata contestata la contravvenzione prevista
dagli artt. 36 (precetto) e 389, lett. c) (sanzione) del
D.P.R. n. 547/1955, in quanto, relativamente all'istituto
scolastico in questione, "ometteva di chiedere il
certificato antincendio al Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco".
La norma suddetta, com'è noto, sottopone al controllo
antincendio le "aziende e lavorazioni" aventi specifiche
caratteristiche e determinate dal D.P.R. n. 689/1959.
La materia in questione è stata successivamente toccata
anche dalla L. n. 818/1984, che, introducendo il nulla-osta
provvisorio per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, ampliava la categoria delle stesse,
rinviando per l'individuazione di tali "attività" al D.M. 16
febbraio 1982.
Questa disposizione è stata ritenuta illegittima dalla Corte
costituzionale, con la ricordata sentenza n. 282/1990, per
contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. ("viene così
demandata all'amministrazione la determinazione di tutti i
termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto
tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo
la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente
precisione, gli estremi del fatto"), per cui si pongono due
problemi ermeneutici tra loro intimamente connessi: il primo
è stabilire se la norma del 1984, dichiarata
incostituzionale, avesse a suo tempo abrogato quella del
1957; il secondo - in caso di accertata sopravvivenza di
quest'ultima norma - è valutare l'incidenza della decisione
della Consulta sul reato da essa previsto.
Ebbene, ricorda il Collegio che, anche prima della sentenza
della Corte costituzionale, molte decisioni successive
all'entrata in vigore della L. n. 818/1984 (tra le tante:
Sez. III, 5 novembre 1986, n. 12318, Giordani; Sez. III, 13
settembre 1985, n. 8042, Sanguanini; Sez. III, 6 maggio
1985, n. 4152, De Simone) hanno avuto ad oggetto le
contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. del
1955, quindi implicitamente non ritenendole abrogate per
effetto della nuova legge.
Questo orientamento è stato ribadito pure successivamente
alla menzionata sentenza della Consulta, avendo ritenuto la
Corte di cassazione - esplicitamente (Sez. III, 18 febbraio
1992, n. 2696, Fusca) o implicitamente (Sez. III, 12
febbraio 1998, Kot) - ancora vigenti le norme di cui agli
artt. 36 e 37, D.P.R. n. 547/1955.
Difatti, anche la decisione menzionata dal ricorrente (Sez.
III, 27 aprile 1992, n. 6894, P.M./Parisi), apparentemente
contrastante con detto consolidato orientamento, a ben
guardare, si limita ad affermare l'ovvia conseguenza
(insussistenza del reato) della pronunzia della Consulta
sulle norme dichiarate incostituzionali (artt. 1, comma 1, e
5, comma 1, L. n. 818/1984), ma non che, per effetto della
stessa, devono ritenersi non più penalmente punibili le
contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 in questione.
Assodato, quindi, che dette norme incriminatrici non sono
state toccate dalla successiva L. n. 818/1984, nè dalle
vicende alla stessa occorse, bisogna stabilire a quali
condizioni esse possono considerarsi compatibili con l'art.
25 Cost., paladino del principio della riserva di legge, sì
da rimanere esenti da sospetti di incostituzionalità.
Ad avviso del Collegio la soluzione - peraltro recentemente
adottata da questa stessa Sezione (Sez. III, 15 marzo 2000,
Pezzini) - è di tutta evidenza: sono tuttora "penalmente"
assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione
incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente
indicate nelle Tabelle "A" e "B" approvate con D.P.R. n.
689/1959; non lo sono, invece, le "attività" individuate con
il D.M. 16 febbraio 1982.
E allora, venendo alla fattispecie in esame, si rileva in
ordine alla sussistenza del reato "de quo" che, mentre il
citato decreto ministeriale, pone, tra le attività soggette
al rilascio del detto certificato, "scuole di ogni ordine,
grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100
persone presenti" (punto 85), "depositi ... di liquidi ...
combustibili" (punto 15), "impianti per la produzione del
calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso
con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h" (punto 91), per
cui certamente la previsione è comprensiva anche del caso in
trattazione, esso non risulta invece assimilabile a nessuna
delle ipotesi indicate dalle tabelle del D.P.R. del 1959.
Peraltro, anche sotto il profilo del contratto accusatorio,
è fatto espresso riferimento al D.M. del 1982 e non al
D.P.R. del 1959.
Ne consegue che la fattispecie in esame non può, nel
presente contesto normativo, considerarsi penalmente
sanzionata.
Per questi motivi
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perchè il
fatto non è previsto dalla legge come reato |